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Sez. 1, Sentenza n. 3113 del 16/09/1969 (Rv. 343062 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI PER LA INTERPRETAZIONE DI CONTRATTI - APPLICABILITA - LIMITI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343062-01

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI PER LA INTERPRETAZIONE DI CONTRATTI - APPLICABILITA - LIMITI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I criteri ermeneutici sanciti dalla legge per l'interpretazione dei contratti sono validi anche per l'interpretazione degli Atti amministrativi, pur dovendosi, per questi ultimi, aver riguardo all'essenza e alla funzione tipica di essi. Di conseguenza, e insindacabile in Sede di legittimita l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato di un atto amministrativo, qualora tale interpretazione sia sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici. (nella specie, la SC ha ritenuto insindacabile l'accertamento del giudice di merito che, nell'impegno di un 'concorso finanziariò per una somma determinata assunto da un comune, con deliberazione commissariale, verso la locale azienda di soggiorno per opere stradali da essa fatte eseguire a beneficio della cittadinanza, aveva escluso sussistere l'intento di accollarsi, nei limiti di detta somma, i debiti assunti dall'azienda verso terzi per la costruzione delle opere predette). (V 2614, 68, massima n 335105 1746, 68, massima n 333625 598, 68, massima n 331731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)