Sez. L, Sentenza n. 3713 del 01/06/1988 (Rv. 458967 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - CRITERIO DELLE PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVI EX ART. 1368 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA DELIBERA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - CRITERIO DELLE PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVI EX ART. 1368 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA DELIBERA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE.*
Il principio, secondo cui nell'interpretazione della volontà negoziale non può farsi riferimento a criteri ermeneutici sussidiari o extratestuali quando detta volontà risulti evidente dall'elemento letterale, trova applicazione anche in tema d'interpretazione di un atto amministrativo, la quale soggiace alle medesime regole degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in quanto compatibili con la natura del provvedimento amministrativo, riguardo al quale, pertanto, non è mai applicabile il criterio delle pratiche generali interpretative dettato dall'art. 1368 dello stesso codice. (nella specie, la suprema Corte, confermando l'impugnata sentenza, la quale aveva interpretato la delibera n. 39 del 1980 dell'ente autonomo del porto di Trieste nel senso dell'applicabilità del beneficio in essa previsto ai dipendenti che già in servizio alla data dell'1 gennaio 1978 fossero ancora in attività alla data di esecutorietà della stessa delibera, ha disatteso - fra le altre - la censura dei ricorrenti circa la valutabilità della delibera del comitato direttivo n. 391 del 1980 quale comportamento successivo dello stesso e.A.P.T. Rilevante ai sensi del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ.). (V 1683/84, mass n 433749; (V 3342/82, mass n 421321; (V 3113/69, mass n 343062; (V 2711/63, mass n 264189).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)