Sez. 3 - , Sentenza n. 32146 del 20/11/2023 (Rv. 669574 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Provvedimento conclusivo del processo esecutivo – Individuazione – Pagamento dei creditori in pendenza di opposizione distributiva – Irrilevanza – Accoglimento dell’opposizione – Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.
Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)