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Sez. 1, Sentenza n. 23572 del 17/12/2004 (Rv. 579505 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione - Conclusione del procedimento esecutivo - Esclusione - Pagamento della somma al creditore assegnatario - Necessità - Fallimento del debitore tra la data dell'assegnazione e quella del pagamento - Spettanza alla curatela delle somme - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579505-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Anche nella procedura esecutiva promossa da un istituto di credito fondiario ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1946 n. 646, trova applicazione il principio secondo cui l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita. Pertanto, se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore, in forza del divieto di azioni individuali posto dall'art. 51 legge fall., la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)