Sez. U, Sentenza n. 2184 del 02/03/1987 (Rv. 451413 - 01)
SARDEGNA - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PATROCINIO E RAPPRESENTANZA AD OPERA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITÀ DI MANDATO ALLA LITE - ESCLUSIONE.*
SARDEGNA - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PATROCINIO E RAPPRESENTANZA AD OPERA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITÀ DI MANDATO ALLA LITE - ESCLUSIONE.*
Il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della regione autonoma della Sardegna, anche al fine della proposizione del regolamento di giurisdizione, e con la sola eccezione delle controversie fra la regione stessa e lo stato, spetta all'Avvocatura dello stato, senza necessità di mandato alla lite (art. 55 del d.P.R. 19 maggio 1949 n. 250, recante norme di attuazione dello statuto regionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., DPR 19/05/1949 num. 250 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)