Sez. U, Sentenza n. 4149 del 11/04/1995 (Rv. 491737 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Notificazione degli atti di impugnazione alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non statali o sovvenzionati dallo Stato - Esecuzione presso l'Avvocatura dello stato - Condizione - Estensione al conflitto di giurisdizione - Esclusione - Conseguenze - Disciplina ex art. 137 e segg. cod. proc. civ. - Applicabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Le norme disciplinanti la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato sono applicabili anche agli enti pubblici non statali (nella specie, I.N.P.D.A.P., gestione ex E.N.P.A.S.) ed a quelli sovvenzionati dallo Stato, abilitati a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, se questa ne abbia assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio; con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'atto d'impugnazione (di appello e di ricorso per cassazione) deve essere notificato presso la predetta Avvocatura, sempre che non sia decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza da impugnare (art. 330 cod. proc. civ.). Tuttavia, tale regola non è applicabile, nemmeno analogicamente, al conflitto di giurisdizione (art. 362, n. 1, cod. proc. civ.), in quanto questo non rientra tra i mezzi d'impugnazione in senso proprio, trattandosi di un rimedio che, essendo denunziabile "in ogni tempo" ed indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, è del tutto svincolato dai processi ai quali tali sentenze si riferiscono ed è, quindi, soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)