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Sez. 1, Sentenza n. 139 del 09/02/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118310 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE- PROPORZIONE FRA AZIONE E REAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118310-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE- PROPORZIONE FRA AZIONE E REAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Pur non potendosi ritenere essenziale, ai fini della provocazione, il requisito della proporzione fra Azione e reazione, non richiesto dalla legge, cio non vale, tuttavia, ad escludere che l'opposto concetto della grave sproporzione o della assoluta inadeguatezza acquisti Rilevanza in riferimento all'esigenza di un imprescindibile nesso causale psichico fra le stesse condotte considerate. In difetto di siffatto criterio, si potrebbe assumere a fondamento dell'attenuante in discorso un fatto che, per effetto di una macroscopica sproporzione, potrebbe costituire addirittura il presupposto di una circostanza aggravante, quale, ad esempio, quella del motivo futile. (V 111920, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)