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Sez. 1, Sentenza n. 5207 del 10/04/1985 Ud. (dep. 27/05/1985) Rv. 169444 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROPORZIONE TRA AZIONE E REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169444-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROPORZIONE TRA AZIONE E REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen., il requisito della proporzione tra il fatto ingiusto e la reazione iraconda può assumere Rilevanza unicamente se l'accertata Mancanza di un qualsiasi rapporto di adeguatezza sia di tale notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione, sicché il primo diventa un mero pretesto di cui l'agente approfitta per dare sfogo alla sua prepotenza, tracotanza, malvagità d'animo e simili, ravvisandosi nel caso il presupposto della circostanza aggravante del motivo futile ex art. 61 n. 1 cod. pen.. (V mass n 118310; (V mass n 118313; (V mass n 165908; (V mass n 165718).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)