Sez. 3, Sentenza n. 2270 del 07/07/1972 (Rv. 359605 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CITAZIONE DEL TERZO - TERMINE DI COMPARIZIONE EX ART 163 COD PROC CIV - OSSERVANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - TERMINE DILATORIO EX ART 501 COD PROC CIV - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CITAZIONE DEL TERZO - TERMINE DI COMPARIZIONE EX ART 163 COD PROC CIV - OSSERVANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - TERMINE DILATORIO EX ART 501 COD PROC CIV - SUFFICIENZA.*
La citazione del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato non da luogo di per se ad un procedimento di natura contenziosa, ma solo ad una fase interlocutoria del procedimento esecutivo, nella quale potra o meno inserirsi un procedimento incidentale di cognizione. Da cio consegue che l'udienza destinata alla dichiarazione del terzo non e assimilabile ad una udienza di cognizione contenziosa, e pertanto non si ravvisa necessaria per la citazione del terzo l'osservanza del termine di comparizione previsto dall'art 163 cod pro civ, bastando all'uopo il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni contemplato dall'art 501 stesso codice, secondo il richiamo fatto dall'art 543 del codice citato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)