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Sez. 3, Sentenza n. 682 del 18/01/2012 (Rv. 621392 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Citazione del terzo - Assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello legale - Conseguenze - Nullità del pignoramento - Esclusione - Nullità delle attività svolte in udienza - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621392-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 cod. proc. civ. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)