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Sez. U, Sentenza n. 3462 del 04/08/1977 (Rv. 387025 - 01)

STAMPA - STAMPA PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - AFFIDAMENTO CONTINUATIVO E REMUNERATO DELLA DIREZIONE DI UN PERIODICO DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO AD UN SUO DIPENDENTE - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387025-01

STAMPA - STAMPA PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - AFFIDAMENTO CONTINUATIVO E REMUNERATO DELLA DIREZIONE DI UN PERIODICO DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO AD UN SUO DIPENDENTE - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La direzione di un periodico, affidata con caratteri di continuita e con remunerazione periodica, da un ente pubblico (nella specie, comitato Olimpico nazionale italiano - CONI) ad un suo dipendente, inserito non in una impresa editoriale gestita dall'ente, ma nell'organizzazione istituzionale di questo per il raggiungimento dei suoi fini, non da luogo ad un rapporto di impiego privato, ma rientra nello stesso rapporto di pubblico impiego. Pertanto spetta ad giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative a detto rapporto. (Conf 808/75, mass 374179; (3818'74, mass 372348; (Conf 402/74, mass n 368105).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)