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Sez. 2, Sentenza n. 4085 del 04/04/2000 (Rv. 535301 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Efficacia probatoria - Estremi.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535301-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti (nella specie: giudizio davanti al giudice di pace) caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, o quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo - negoziali per le quali non si richieda la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)