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Sez. 3, Sentenza n. 6344 del 05/06/1991 (Rv. 472530 - 01)

Prova civile - Contegno processuale e dichiarazioni delle parti | Efficacia probatoria - Estremi - Fattispecie relativa a prestito, tra conoscenti, di L. 300.000, ritenuto provato dal silenzio del mutuatario di fronte alla richiesta scritta di pagamento, e dalla contumacia nel successivo giudizio.
Stato
decisa il 1991-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472530-01

Prova civile - Contegno processuale e dichiarazioni delle parti

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione di risultanze processuali già acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, o quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali per le quali non si richiede, abitualmente, la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali. (Nel caso specifico il giudice conciliatore aveva desunto la prova di un prestito, tra conoscenti, della somma di lire 300.000 dal silenzio serbato dal mutuatario debitore di fronte alla richiesta scritta di pagamento del suo creditore e dalla successiva contumacia nel giudizio da questo promosso per conseguire il pagamento del proprio credito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)