Sez. U, Sentenza n. 2693 del 21/08/1972 (Rv. 360328 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ATTRIBUZIONE ALLA PA DEL POTERE DI EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI ATIPICI NEL CASO DI NECESSITA ED URGENZA - LIMITI - CARENZA DELLA URGENTE NECESSITA - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - SPETTANZA ALL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ATTRIBUZIONE ALLA PA DEL POTERE DI EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI ATIPICI NEL CASO DI NECESSITA ED URGENZA - LIMITI - CARENZA DELLA URGENTE NECESSITA - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - SPETTANZA ALL'AGO.*
Qualora la legge - nella specie, il DL 12 aprile 1948 n 1010, in tema di autorizzazione al ministero dei LL PP di provvedere a lavori urgenti nel caso di pubbliche calamita - consente alla pubblica amministrazione di emanare, nel caso di necessita ed urgenza, provvedimenti amministrativi atipici, a contenuto non determinato ed in vario modo incidenti sui diritti dei privati, il fatto obbiettivo dell'urgente necessita assume il carattere di condicio iuris del potere, costituisce, cioe, un limite per l'insorgenza di esso a garanzia del diritto da sacrificare; per cui, mentre la forza esecutiva del provvedimento non puo essere paralizzata, l'effetto dell'affievolimento di tale diritto non si realizza se la cennata condizione non sussiste obbiettivamente. L'accertamento della sussistenza in concreto di tale fatto obiettivo che solo puo giustificare un intervento diretto (attivita immediata di soccorso e prevenzione del pericolo), anche senza alcun provvedimento formale, spetta al giudice ordinario, perche consente la verifica della legittimita del comportamento della pa.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/04/1948 num. 1010
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)