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Sez. U, Sentenza n. 1441 del 22/04/1976 (Rv. 380159 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - PRESUPPOSTO - SINDACATO DELL'AGO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - AMBITO - INDAGINE SUL POTERE DELLA PA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (STRADE).*
Stato
decisa il 1976-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380159-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - PRESUPPOSTO - SINDACATO DELL'AGO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - AMBITO - INDAGINE SUL POTERE DELLA PA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (STRADE).*

Presupposto della disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell'atto amministrativo illegittimo, nelle controversie fra privati in cui una delle parti invochi il provvedimento amministrativo per legittimare il proprio operato, e un Sindacato (con effetto limitato al disconoscimento dell'efficacia dispositiva dell'atto nel solo caso deciso) sul provvedimento amministrativo che non tocca il merito, ma che non e neppure circoscritto alla sola legittimita formale dell'atto, estendendosi invece all'indagine sull'esistenza, nella pa, del potere di emetterlo, e sui vizi dell'atto stesso: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere (quest'ultimo, quanto meno sotto il profilo dello sviamento). Quanto all'indagine sull'esistenza del potere, essa comprende l'accertamento dei presupposti, obiettivamente identificabili, necessari per l'Esercizio del potere medesimo, tenendosi presente che l'attribuzione del potere e spesso collegata a talune modalita di Esercizio che possono essere generali o particolari, attinenti a fatti o Atti, la sussistenza dei quali costituisce una condicio iuris per l'Esercizio del potere stesso talche, fuori della ricorrenza di tali fatti condizionanti, l'atto non riesce a realizzarsi quale Esercizio di un potere che non tanto in astratto, quanto per astrazione dei limiti, o mera generalizzazione, puo dirsi esistente. (fattispecie riguardante un provvedimento amministrativo che aveva classificato come strada pubblica una piccola striscia di terreno fra due edifici, su uno dei quali erano state precedentemente aperte vedute a distanza non consentita.Nell'enunziare il principio di cui in massima, la SC ha riconosciuto esatta la pronunzia di merito, che aveva disapplicato il provvedimento amministrativo sul riflesso dell'inesistenza dei presupposti dell'inserimento della strada negli elenchi di quelle pubbliche, stante l'evidente inidoneita della striscia di terreno ad essere utilizzata come strada a sensi delle norme generali o speciali, e stante la singolarita delle circostanze in cui il potere era stato esercitato in corso di causa ed ad impulso del convenuto che aveva donato all'ente pubblico la striscia di terreno in discussione, a condizione che fosse destinata a strada pubblica). (V 595/74, mass n 368380; (V 2693/72, mass n 360325; (V 2693/72, mass n 360328; (V 1028/72, mass n 357377; (V 143/70, mass n 344904).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)