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Sez. 1, Sentenza n. 3351 del 14/02/2007 (Rv. 595284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo (chiusura del fallimento) - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo di appello - Ricorso per cassazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Notifica alla parte non più legittimata - Nullità - Processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Sanatoria "ex nunc" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la chiusura del fallimento con perdita della capacità processuale da parte del curatore e riacquisto della stessa da parte del fallito) si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Pertanto, l'impugnazione effettuata alla parte non più legittimata è affetta da nullità rilevabile d'ufficio e, limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, suscettibile di sanatoria con efficacia solo "ex nunc", con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)