Sez. 3, Sentenza n. 979 del 16/01/2009 (Rv. 606132 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Domanda del curatore di revocazione dei crediti ammessi, "ex" art. 102 r.d. n. 267 del 1942 (nel testo originario) - Chiusura del fallimento nel corso della relativa causa - Mancata dichiarazione o notificazione, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., dell'evento - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Necessità - Condanna della curatela alla rifusione delle spese processuali - Effetti della condanna in capo all'ex fallito - Configurabilità - Sottoposizione dell'ex fallito ad esecuzione forzata - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
In tema di domanda proposta dal curatore, ex art. 102 del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo originario), di revocazione contro i crediti ammessi, qualora in corso di causa abbia luogo la chiusura del fallimento e l'evento - che implica la decadenza degli organi preposti al fallimento stesso - non venga dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., il processo prosegue e, in caso di condanna della curatela alla rifusione delle spese processuali, gli effetti della condanna stessa (in assenza di concordato omologato) si producono in capo all'ex fallito, il quale, pertanto, può essere eventualmente sottoposto ad esecuzione forzata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)