Sez. 3, Sentenza n. 3133 del 26/09/1969 (Rv. 343091 - 01)
VENDITA - RISOLUZIONE - DEL CONTRATTO PER MANCANZA DI QUALITA - QUALITA ESSENZIALI - QUALITA PROMESSE - DIFFERENZE.*
VENDITA - RISOLUZIONE - DEL CONTRATTO PER MANCANZA DI QUALITA - QUALITA ESSENZIALI - QUALITA PROMESSE - DIFFERENZE.*
A differenza delle qualita 'essenzialì della cosa venduta che, essendo indispensabili per l'uso cui la cosa di un determinato tipo e normalmente destinata, obbligano il venditore, ancorche non siano state in modo specifico dedotte in contratto, le qualita 'promessè che possono essere 'atipiché se inerenti ad un uso diverso da quello che e proprio della cosa venduta, oppure 'particolarì se inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione ma da farsi in determinate condizioni o che richieda una determinata graduazione, obbligano il venditore soltanto se siano state dedotte in contratto, espressamente o anche per implicito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)