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Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 15/11/1978 (Rv. 395032 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - QUALITA PROMESSE - NOZIONI - DIFFERENZE - QUALITA PROMESSE ATIPICHE O PARTICOLARI - GARANZIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DEDUZIONE IMPLICITA NEL CONTRATTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395032-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - QUALITA PROMESSE - NOZIONI - DIFFERENZE - QUALITA PROMESSE ATIPICHE O PARTICOLARI - GARANZIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DEDUZIONE IMPLICITA NEL CONTRATTO - SUFFICIENZA.*

A differenza delle qualita "essenziali" della cosa venduta che, essendo indispensabili per l'uso cui la cosa di un determinato tipo e normalmente destinata, obbligano il venditore, ancorche non siano state in modo specifico dedotte in contratto, le qualita "promesse" che possono essere "atipiche" se inerenti ad un uso diverso, da quello che e proprio della cosa venduta, oppure "particolari" se inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione, da farsi in determinate condizioni o che richieda una determinata graduazione, obbligano il venditore soltanto se siano state dedotte in contratto, espressamente o anche per implicito. (Conf 3133/69, mass n 343091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)