Sez. 2, Sentenza n. 11431 del 29/04/2024 (Rv. 671032-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Istanza di liquidazione del compenso - Competenza funzionale del giudice del procedimento a quo - Mancata adozione di provvedimento su detta istanza - Equiparabilità al diniego - Rimedio - Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, l'omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)