Sez. 1 - , Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020 (Rv. 657893 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca dell'ammissione con sentenza- Mezzo di impugnazione- Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002- Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione- Inammissibilità- Fondamento.
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L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)