Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 02/04/1998 Ud. (dep. 22/05/1998) Rv. 210956 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Imposta sul valore aggiunto - Introduzione clandestina di argento dalla Svizzera - Reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione - Sussistenza - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
L'art. 4 dell'Accordo C.E.E.-Svizzera del 19 dicembre 1992 che abolisce i dazi doganali, si limita a stabilire che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale, attribuendo contemporaneamente allo Stato che abbia soppresso un dazio fiscale la facoltà di sostituirlo con una tassa interna. Pertanto l'importazione clandestina di argento dal territorio elvetico configura il reato di evasione dall'I.V.A. all'importazione, costituendo questa un tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente a dazio doganale.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/12/1992 num. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)