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Sez. 3, Sentenza n. 17432 del 22/03/2005 Cc. (dep. 09/05/2005) Rv. 231613 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Evasione dell'I.V.A. all'importazione - Merci importate dalla Confederazione Elvetica - Reato di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231613-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In materia di reati finanziari, integra l'ipotesi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione elvetica, atteso che, in base all'art. 4 dell'Accordo del 19 dicembre 1992 tra la CEE e la Svizzera, sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente, categorie alle quali non appartiene l'IVA. (La Corte ha osservato che l'imposta sul valore aggiunto ha natura di tributo interno, che è comunque dovuto, secondo anche quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria, a meno che la merce introdotta non possa ottenere in Italia il riconoscimento di un'imposta già pagata all'esportazione, ossia l'importatore non fornisca la prova di avere assolto il tributo in Svizzera, dimostrando la sussistenza di una fattispecie di doppia imposizione, contraria al principio di neutralità commerciale dell'imposta sancito dal citato art. 4 dell'Accordo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)