Sez. 1, Sentenza n. 33720 del 21/12/2017 Cc. (dep. 19/07/2018) Rv. 273621 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Diniego motivato con la mancata denuncia dei responsabili di un aggressione in carcere - Legittimità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittimo il diniego del beneficio della liberazione anticipata motivato con la mancata indicazione da parte del detenuto interessato dei nominativi dei compagni di detenzione responsabili dell'aggressione in carcere consumata in suo danno e con le non veritiere indicazioni sullo svolgimento della vicenda. (In motivazione, la Corte ha conferito rilievo all'insussistenza a carico del detenuto vittima di un obbligo giuridico di impedimento o di denuncia dell'evento).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)