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Sez. 1, Sentenza n. 5554 del 18/12/2018 Cc. (dep. 04/02/2019) Rv. 275221 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata – Richiesta – Provvedimento di rigetto – Motivazione – Difetto di concreta valutazione critica del contenuto degli atti – Conseguenze – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275221-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento di rigetto fondato sul mero rilievo che dagli atti non emergeva alcun elemento di segno positivo dal quale inferire la meritevolezza del beneficio).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)