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Sez. 1, Sentenza n. 458 del 12/05/1971 Ud. (dep. 09/11/1971) Rv. 119227 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REAZIONE AD UN FATTO PROVOCATO DALL'AGENTE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119227-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REAZIONE AD UN FATTO PROVOCATO DALL'AGENTE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

E inapplicabile l'attenuante della provocazione nel caso in cui il fatto offensivo della vittima, cui l'agente ha reagito, sia stato a sua volta causato da un precedente comportamento dell'agente stesso. (V 115679, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)