Sez. 2, Sentenza n. 617 del 05/03/1954 (Rv. 881705 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NOZIONE - OBBLIGHI DEL PROMITTENTE - TERMINE.
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NOZIONE - OBBLIGHI DEL PROMITTENTE - TERMINE.
Il patto di prelazione, con il quale alcuno prometta ad altri di dargli la preferenza, a parità di condizioni, nella ipotesi che intenda vendere una determinata cosa, ha carattere di contratto unilaterale, preliminare, il cui contenuto è una obbligazione di fare, e cioè di preferire, a parità di condizioni, il titolare del beneficio. In relazione a tale contenuto del negozio, il promittente ha l'Obbligo, come atto preparatorio, di comunicare al promissario la intenzione di concludere il contratto e le condizioni essenziali del medesimo, assegnandogli un termine congruo per deliberare. In difetto di termini legali, o di termini stabiliti nel patto di prelazione, le parti possono, nella loro autonomia negoziale, determinare consensualmente, nel momento in cui l'una interpella l'altra, il termine entro il quale il diritto di prelazione debba essere esercitato; ed in tal caso non ha più Rilevanza la sussistenza o meno di una obiettiva congruità del tempo concesso per deliberare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)