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Sez. 2, Sentenza n. 3127 del 29/02/2012 (Rv. 621673 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE | Patto di prelazione senza previsione di corrispettivo - Disciplina ex art. 1333 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621673-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE

La disciplina di cui all'art. 1333 cod. civ. è applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che ha carattere preliminare unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, il promissario non rifiuti l'offerta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)