Sez. L, Sentenza n. 5477 del 11/03/2026 (Rv. 678081-01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Art. 45 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali - Facoltà degli enti di istituire mense di servizio o di attribuire buoni pasto sostitutivi - Esercizio - Configurabilità di un diritto a favore dei dipendenti - Esclusione - Fondamento. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'art. 45 del c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, nel prevedere che gli enti del comparto possono istituire mense di servizio o attribuire buoni pasto sostitutivi, non ha attribuito ai dipendenti un diritto soggettivo, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione, come desumibile dal tenore letterale della norma e dalla previsione della necessaria compatibilità dei relativi costi con le risorse finanziarie dell'ente.
Contr. Coll. 14/09/2000 art. 45, Contr. Coll. 16/11/2022 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)