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Sez. L, Sentenza n. 16736 del 02/10/2012 (Rv. 624451 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità - Facoltà delle aziende di istituire mense di servizio o servizi sostitutivi - Esercizio - Configurabilità di un diritto a favore dei dipendenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624451-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di servizio sostitutivo di mensa, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità, integrativo del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 02/10/2000 art. 35, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 29, DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 68, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)