Sez. L, Sentenza n. 5649 del 20/03/2004 (Rv. 571361 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Originaria disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Responsabilità del cessionario per i crediti di un lavoratore maturati prima della cessione - Conoscenza da parte del cessionario della situazione di fatto al momento del trasferimento - Presunzione di conoscenza della situazione di fatto anche relativa al periodo pregresso - Ammissibilità - Limiti - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di trasferimento di azienda, nella originaria disciplina posta dall'art. 2112 cod. civ. (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) dalla conoscenza, da parte del cessionario, della situazione di fatto al momento della cessione, non può validamente inferirsi la conoscenza, da parte del medesimo, della esistenza della stessa situazione di fatto in tutto il periodo pregresso, essendo a tal fine necessario che da elementi di fatto possa presumersi una simile conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)