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Sez. L, Sentenza n. 209 del 07/01/1995 (Rv. 489595 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Disciplina "ex" art. 2112 cod. civ. anteriore all'art.47 legge n. 428 del 1990 - Credito dei dipendenti cessati dal servizio prima del trasferimento dell'azienda - Rilevanza nei confronti del cessionario - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489595-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990n. 428 (che ne ha sostituiti i primi tre commi), la responsabilità del cessionario dell'azienda, in solido con il cedente, per i crediti dei prestatori di lavoro sussistenti alla data del trasferimento dell'azienda riguarda anche i crediti dei dipendenti i cui rapporti siano cessati prima di tale data, sempreché, anche sulla base di elementi presuntivi, risulti che il cessionario al momento del trasferimento sia stato a conoscenza del mancato adempimento dell'obbligazione retributiva, o questa risulti dai libri contabili dell'azienda trasferita. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito, secondo cui la conoscenza dei crediti da parte del cessionario era dimostrata dal fatto che lo stesso anche prima della cessione si era trovato spesso nei locali della azienda - una pensione -, nei quali gestiva un ristorante, e al momento del subentro aveva denunciato la situazione creditoria del lavoratore in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)