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Sez. L, Sentenza n. 5641 del 16/11/1985 (Rv. 442833 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - DETRAZIONE DELLA QUOTA CUI NON HA PIÙ DIRITTO IL FIGLIO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITÀ - CRITERI DI CALCOLO.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442833-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - DETRAZIONE DELLA QUOTA CUI NON HA PIÙ DIRITTO IL FIGLIO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITÀ - CRITERI DI CALCOLO.*

L'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, pur configurando un diritto soggettivo alla pensione a favore di ciascun superstite (secondo aliquote distintamente indicate), delimita l'entità delle prestazioni dell'i.N.P.S. ai superstiti del pensionato (o dello assicurato che al momento del decesso abbia perfezionato i requisiti soggettivi per la pensione di vecchiaia o d'Invalidità) in rapporto al trattamento pensionistico di reversibilità considerato non individualisticamente ma nel suo insieme, stabilendo che in ogni caso esso non possa essere né inferiore al sessanta per cento né superiore all'intero ammontare della pensione spettante al lavoratore deceduto. Pertanto, in difetto di una contraria disposizione di legge, la riduzione del trattamento di reversibilità, per detrazione della quota cui non ha più diritto il figlio al raggiungimento della maggiore età, va calcolata sul trattamento di pensione complessivamente liquidato a tutti i superstiti, e quale sussistente alla data dell'intervenuta variazione del nucleo familiare assistito, restando esclusa la possibilità (in favore della quale non può trarsi alcun argomento dalla disciplina della perequazione automatica di cui agli artt. 19 della legge n. 153 del 1969 e 10 della legge n. 160 del 1975) di ricalcolo della pensione ab origine alla stregua della nuova composizione del nucleo familiare superstite.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)