Sez. U, Sentenza n. 8048 del 02/11/1987 (Rv. 455721 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DELL'USCITA DAL GRUPPO DEI SUPERSTITI DI UN CONTITOLARE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 22 LEGGE N. 903 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE (RAGGIUNGIMENTO PER UNO DEI FIGLI DELLA MAGGIORE ETÀ).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DELL'USCITA DAL GRUPPO DEI SUPERSTITI DI UN CONTITOLARE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 22 LEGGE N. 903 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE (RAGGIUNGIMENTO PER UNO DEI FIGLI DELLA MAGGIORE ETÀ).*
In tema di pensione ai superstiti (di riversibilità od indiretta), a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale, nella disciplina della legge 21 luglio 1965 n. 903, la riliquidazione della pensione medesima, qualora sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi (nella specie, del figlio, per raggiungimento della maggiore età), è soggetta, in difetto di diversa espressa previsione, agli stessi criteri fissati per la originaria liquidazione dall'art. 22 della citata legge, e, pertanto, deve essere effettuata mediante detrazione della quota del contitolare escluso dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, od a questi spettante, applicando poi, sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorso dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi successivamente intervenuti, mentre va negata ogni possibilità di operare la suddetta detrazione sul trattamento globale in atto alla data della variazione del nucleo assistito. (Conf 7195/87, mass n 455322; (Conf 696/86, mass n 444255; (contra 5641/85, mass n 442833).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)