Sez. 1, Sentenza n. 494 del 27/01/1989 (Rv. 461605 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ATTUAZIONE DI PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE - DISPOSIZIONI APPLICABILI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ATTUAZIONE DI PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE - DISPOSIZIONI APPLICABILI.*
Anche con riguardo all'espropriazione di area edificabile per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare, che sia stata disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dei criteri per la Determinazione della indennità fissati dall'art. 16 di detta legge e dalle successive Disposizioni che li hanno reintrodotti in via provvisoria (sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983) comporta che l'indennità medesima deve essere liquidata in base alle regole generali della legge 25 giugno 1865 n. 2359, atteso che le norme speciali dettate in materia dall'art. 12 della legge 18 aprile 1962 n. 167 (come sostituito dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965 n. 904) sono state abrogate dall'art. 39 della citata legge n. 865 del 1971, sulla cui operatività non interferisce quella dichiarazione d'incostituzionalità. (V 252/86, mass n 443879; (V 1806/85, mass n 439749).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 39, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)