Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 04/03/1985 (Rv. 439749 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PENDENZA - CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223 DEL 19 LUGLIO 1983 - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PENDENZA - CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223 DEL 19 LUGLIO 1983 - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO.*
Sopravvenuta nelle more del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 19 luglio 1983, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 385 del 1980 e delle successive leggi di proroga (d.l. 28 luglio 1981 n. 396, conv. In legge 25 settembre 1981 n. 1335; d.l. 29 maggio 1982 n. 298, conv. In legge 29 luglio 1982 n. 481; legge 23 dicembre 1982 n. 943) le quali hanno previsto l'applicazione in via provvisoria, salvo conguaglio fino alla sistemazione legislativa definitiva della materia, di criteri di Determinazione dell'indennità analoghi a quelli previsti dall'art. 16 legge n. 865 del 1971 (modificati dall'art. 14 legge n. 10 del 1977 e già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980), la sentenza della Corte d'appello che abbia deciso la controversia sulla base della citata legge n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale, deve essere cassata dalla Corte di Cassazione con rimessione della causa in Sede di merito, affinché il giudice di rinvio proceda alla Determinazione dell'indennità con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge n. 2359 del 1865 se l'espropriazione ha ad oggetto un fondo con destinazione edificatoria, e con riferimento ai criteri previsti dall'art. 16 legge n. 865 del 1971 come modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977 ove trattisi, invece, di area con destinazione agricola. (V 540/84, mass n 437104; (V 5904/80, mass n 409495).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 27/04/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1981 num. 396, Legge 25/09/1981 num. 535 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1982 num. 298, Legge 29/07/1982 num. 481 CORTE COST., Legge 23/12/1982 num. 943 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)