Sez. 5, Sentenza n. 13600 del 28/06/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182252 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - ALIENAZIONE DI BENI SECONDO CRITERI ECONOMICI NON SCORRETTI OVVERO FINALIZZATA AL SUPERAMENTO DI TEMPORANEO DISSESTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - ALIENAZIONE DI BENI SECONDO CRITERI ECONOMICI NON SCORRETTI OVVERO FINALIZZATA AL SUPERAMENTO DI TEMPORANEO DISSESTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE.*
Non è responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione né l'imprenditore che, pur alienando un bene, lo faccia seguendo criteri economici non scorretti ed intenda utilizzare il ricavato per estinguere i debiti contratti nella gestione della impresa stessa; né chi, a siffatta alienazione pervenga soltanto per poter disporre, in breve tempo, di congrui finanziamenti, necessari per superare un temporaneo stato di dissesto: in entrambi i casi, pur risultando mutata la destinazione del bene, gli interessi dei creditori non risultano pregiudicati. (Conf mass n 170343, ed ivi citate in senso contrario).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)