Sez. 5, Sentenza n. 7955 del 18/06/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170343 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI COMPIERE UN FATTO DI DISTRAZIONE E DI ACCETTARNE IL RISULTATO PREGIUDIZIEVOLE PER I CREDITORI - NECESSITÀ.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI COMPIERE UN FATTO DI DISTRAZIONE E DI ACCETTARNE IL RISULTATO PREGIUDIZIEVOLE PER I CREDITORI - NECESSITÀ.*
Anche se il dolo richiesto per la distrazione dei beni, ai sensi dell'art. 216 n. 1 legge fall., è quello generico, occorre pur sempre accertare se sussiste nell'imprenditore fallito la consapevole volontà di compiere un fatto di distrazione, accettando il risultato pregiudizievole per i creditori. Pertanto non è configurabile responsabilità per tale reato a carico di chi, pur alienando un bene, lo faccia seguendo corretti criteri economici, ed intenda utilizzare il ricavato per estinguere i debiti contratti nella gestione dell'impresa, ovvero di chi a siffatta alienazione pervenga soltanto per poter disporre, in breve tempo, di congrui finanziamenti, necessari per superare un temporaneo stato di dissesto: in entrambi i casi, infatti, pur risultando mutata la destinazione del bene, gli interessi dei creditori non risultano pregiudicati. (contra nel senso della sufficienza della volontà di destinare i beni ad uso diverso da quello che avrebbero dovuto avere mass. N. 160230 e 153771 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)