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Sez. 5, Sentenza n. 15319 del 19/06/2013 (Rv. 627197 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE | Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 richiamato dall'art. 13 del d.lgs. n. 347 del 1990 - Differenza dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Conseguenze - Contraddittorio preventivo all'avviso di liquidazione di maggiore imposta - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627197-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE

In tema di imposte ipotecarie e catastali, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dall'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, disponendo che l'imposta deve essere applicata secondo l'"intrinseca natura" e gli "effetti giuridici" degli atti assoggettati a registrazione, è norma che, pur essendo ispirata a finalità genericamente antielusive, non configura una "disposizione antielusiva", come, invece, l'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che è norma generale "antielusiva" di chiusura; invero l'art. 20 del d.P.R. n. 131 cit. procede alla ricostruzione dell'obiettiva portata, sul piano degli effetti giuridici, dell'attività negoziale posta in essere, mentre l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 cit. verifica lo sviamento e l'uso distorto di forme negoziali per conseguire indebiti vantaggi fiscali; ne consegue la legittimità dell'avviso di liquidazione pur emesso in assenza del contraddittorio preventivo, prescritto dal solo cit. art. 37-bis.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)