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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 313 del 09/01/2018 (Rv. 646998 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | - Imposta di registro - Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura interpretativa - Sussistenza - Natura antielusiva - Esclusione - Conseguenze in ordine al contraddittorio preventivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646998-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, nell'attribuire rilievo alla causa reale del negozio e all'effettivo interesse perseguito dalle parti, non pone una norma antielusiva in senso stretto, come quella di cui all'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, bensì una norma interpretativa, sicché l'emissione dell'avviso di liquidazione non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della l. n. 212 del 2000. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'illegittimità, in quanto non preceduto dal contraddittorio con i contribuenti, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emanato sulla base della riqualificazione di un contratto di compravendita di un immobile da abbattere e ricostruire come contratto di compravendita di terreno edificabile).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)