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Sez. 5, Ordinanza n. 10522 del 18/04/2024 (Rv. 670844-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Perfezionamento dell'accertamento con adesione - Pagamento dell'importo dovuto o della prima rata - Presupposto di efficacia del concordato - Inosservanza - Permanenza della pretesa tributaria originaria - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670844-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata costituisce un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della procedura stessa, per cui, in caso di inadempimento, la procedura non si perfeziona e l'originaria pretesa tributaria permane nella sua integrità a garanzia del fisco, che procede con l'adozione dei normali mezzi di coercizione alla soddisfazione del proprio credito, non potendo il contribuente avere ripensamenti e impugnare l'accordo o l'atto impositivo ad esso sotteso, oggetto della transazione rimasta inadempiuta, per la sua immodificabilità.

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)