Sez. 1, Sentenza n. 7394 del 07/02/1989 Ud. (dep. 19/05/1989) Rv. 181364 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL FATTO DI "PARTICOLARE TENUITÀ" - RIFERIMENTO AD ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA DETERMINANTE DI TALI ELEMENTI RISPETTO AL VALORE ECONOMICO O AL NUMERO DELLE COSE RICETTATE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: NATURA CLANDESTINA DI UN'UNICA ARMA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL FATTO DI "PARTICOLARE TENUITÀ" - RIFERIMENTO AD ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA DETERMINANTE DI TALI ELEMENTI RISPETTO AL VALORE ECONOMICO O AL NUMERO DELLE COSE RICETTATE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: NATURA CLANDESTINA DI UN'UNICA ARMA.*
Il termine "fatto" usato dal legislatore al primo cpv. Dell'art. 648 cod. pen., che non può essere identificato con l'espressione "danno patrimoniale", ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché, esso, pur non escludendo che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento o della esclusione della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico, ovvero al numero delle cose ricettate. (Conf mass n 170563).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)