Sez. L, Sentenza n. 4158 del 04/04/1992 (Rv. 476604 - 01)
Spese giudiziali civili - Di appello | Accoglimento anche parziale dell'impugnazione - Modificazione d'ufficio della decisione di primo grado sulle spese - Ammissibilità - Obbligo relativo - Insussistenza - Conferma della ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice - Potere di quello d'appello - Limiti.
Spese giudiziali civili - Di appello
Il giudice di appello nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione può modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali anche in difetto di specifico gravame, ma non è tenuto ad emanare tale pronuncia, e ben può confermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)