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Sez. L, Sentenza n. 4158 del 04/04/1992 (Rv. 476604 - 01)

Spese giudiziali civili - Di appello | Accoglimento anche parziale dell'impugnazione - Modificazione d'ufficio della decisione di primo grado sulle spese - Ammissibilità - Obbligo relativo - Insussistenza - Conferma della ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice - Potere di quello d'appello - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476604-01

Spese giudiziali civili - Di appello

Il giudice di appello nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione può modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali anche in difetto di specifico gravame, ma non è tenuto ad emanare tale pronuncia, e ben può confermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)