Sez. 1, Sentenza n. 6540 del 19/05/2000 (Rv. 536717 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Potere del giudice d'appello di regolamentare nuovamente le spese - Anche in relazione alle spese della fase monitoria - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere di ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Tale potere riguarda anche le spese della fase monitoria, atteso che detta fase ed il giudizio introdotto con la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione integrano una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdizionale chiamato a definire con sentenza il giudizio dinanzi a sè deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate nel corso di tutto il procedimento, sempre con esclusivo riguardo all'esito finale della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)