Sez. 3, Sentenza n. 1813 del 20/05/1976 (Rv. 380598 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA - INSUSSISTENZA DEL PRINCIPIO - CONSEGUENZE - CREDITO ILLIQUIDO - DETERMINAZIONE SUCCESSIVA ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSI - DECORRENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA - INSUSSISTENZA DEL PRINCIPIO - CONSEGUENZE - CREDITO ILLIQUIDO - DETERMINAZIONE SUCCESSIVA ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Poiche nel nostro ordinamento non vige il principio in illiquidis non fit mora, gli interessi sono dovuti sui crediti certi ed esigibili, anche se illiquidi, dal giorno della Costituzione in mora, pertanto, nel credito illiquido relativo al corrispettivo di un contratto di appalto, che non sia stato fissato originariamente e sia stato definito in base ad un accordo intervenuto solo nel corso del giudizio di appello promosso dall'appaltatore, gli interessi sono dovuti dalla Costituzione in mora avvenuta con l'atto di citazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1219 com. 3, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)