Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 20/11/1998 (Rv. 520887 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Successione di tariffe - Liquidazione degli onorari - Criteri - Tariffa vigente al momento del compimento dell'attività difensiva - Applicazione - Necessità - Inadempimento del cliente - Costituzione in mora - Momento determinativo - Data di ricezione della parcella da parte del cliente - Configurabilità - Contestazione della parcella - Effetto impeditivo della mora - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Gli onorari di avvocato vanno liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e, cioè, nel caso di successione nel tempo di provvedimenti determinativi del loro ammontare, in base alla tariffa vigente al momento del compimento dell'attività difensiva, e non anche a quella (più favorevole) in vigore al momento della liquidazione della parcella (salva possibilità di rivalutazione in caso di infruttuoso decorso di tre mesi dall'invio della relativa notula). L'invio della notula contenente la richiesta "de qua" integra, a sua volta, tutti gli estremi dell'atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex art. 1124, secondo comma cod. civ., senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico "in illiquidis non fit mora" (con la conseguenza che l'atto di costituzione in mora produrrà i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito che risulterà in concreto dovuta).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9, Legge 19/12/1949 num. 957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)