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Sez. L, Sentenza n. 43 del 05/01/1984 (Rv. 432302 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - "RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DAL LAVORATORE PER L'ESECUZIONE O IN OCCASIONE DEL LAVORO" - ESENZIONE DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - RIMBORSO NELLA FORMA DEL PAGAMENTO DIRETTO A RISTORANTI E ALBERGHI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432302-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - "RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DAL LAVORATORE PER L'ESECUZIONE O IN OCCASIONE DEL LAVORO" - ESENZIONE DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - RIMBORSO NELLA FORMA DEL PAGAMENTO DIRETTO A RISTORANTI E ALBERGHI - ESTENSIONE.*

L'esenzione dalla contribuzione previdenziale, ai sensi dello art. 12, n. 2, della legge 30 aprile 1969 n. 153, delle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di "rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro", pur essendo prevista limitatamente alla Forma dei "rimborsi a piè di lista", opera anche nel caso di rimborso nella Forma del pagamento diretto ai ristoranti e agli alberghi, diretto allo stesso scopo di sollevare il dipendente dall'Onere delle spese, che avrebbe dovuto sostenere nell'interesse del datore di lavoro, tanto più quando il contratto collettivo applicabile configuri, in ipotesi di "trasferta" del lavoratore, un'obbligazione alternativa a carico del datore di lavoro nelle due forme suindicate.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)