Sez. L, Sentenza n. 315 del 17/01/1986 (Rv. 443941 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE INTERAMENTE IMPONIBILE - INDENNITÀ DENOMINATA DI TRASFERTA MA CORRISPOSTA AL DIPENDENTE SVOLGENTE SISTEMATICAMENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LUOGHI SEMPRE DIVERSI E DETERMINABILI SOLO IN BASE ALLA OPERA DA ESEGUIRE - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE INTERAMENTE IMPONIBILE - INDENNITÀ DENOMINATA DI TRASFERTA MA CORRISPOSTA AL DIPENDENTE SVOLGENTE SISTEMATICAMENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LUOGHI SEMPRE DIVERSI E DETERMINABILI SOLO IN BASE ALLA OPERA DA ESEGUIRE - INCLUSIONE.*
L'ipotesi della trasferta, il cui compenso è escluso nella misura del 50% dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ricorre solo nel caso in cui il lavoratore, in ottemperanza al potere unilaterale di direzione ed organizzazione del datore di lavoro, presti temporaneamente la propria attività in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Pertanto non è configurabile la trasferta nel caso in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente ad adempiere sistematicamente la propria prestazione lavorativa in luoghi diversi e determinabili solo in base all'opera da eseguire, con la conseguenza che ha natura integralmente retributiva l'indennità (seppur denominata di trasferta) che compensa la maggiore penosità di tale speciale prestazione, di tal ché essa va computata per intero nella suddetta base imponibile. (V 1057/84, mass n 433221; (V 43/84, mass n 432302).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)