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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 02)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM
Stato
decisa il 2023-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666968-02

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso ad integrare "eventus damni" - Sussistenza - Modalità di apprezzamento - Valutazione prognostica - Necessità.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)