Sez. 3 - , Sentenza n. 2336 del 31/01/2018 (Rv. 647928 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | "Eventus damni" - Onere della prova – Riparto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, spetta al curatore la dimostrazione dell'"eventus damni", ovvero dell'effetto pregiudizievole dell'atto di cui si chiede la revoca, atteso che l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto privo di effetti pregiudizievoli un atto di costituzione di fondo patrimoniale su immobile in precedenza ipotecato a tutela di un credito originato da mutuo fondiario, avendo, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l'ipoteca già diminuito la garanzia generale del debitore comune nei confronti della massa passiva del fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)